1. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali
Il Garante si è espresso ripetutamente, definendo i “binari” entro cui deve muoversi un’agenzia di investigazioni. La fonte normativa principale è costituita dalle “Regole Deontologiche” (Provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018).
Il Mandato Scritto (Condizione sine qua non): Secondo il Garante (art. 8 delle Regole), non puoi mai agire di tua iniziativa. L’incarico deve essere scritto, specificare il diritto che si intende far valere in sede giudiziaria e indicare i fatti che giustificano l’indagine.
Principio di Minimizzazione e Pertinenza: In diversi provvedimenti di ammonizione (come quello citato nella Newsletter di settembre 2023), il Garante ha ribadito che non puoi raccogliere “tutto”. Se un dato non è strettamente necessario a provare quel diritto specifico, il suo trattamento è illecito.
Diritto di Accesso dell’Indagato: Questo è un punto critico. Il Garante ha stabilito che la persona investigata ha il diritto di accedere ai dati raccolti su di lei (es. leggere il report investigativo), a meno che tale accesso non pregiudichi effettivamente e concretamente lo svolgimento dell’investigazione o l’esercizio del diritto in sede giudiziaria. Una volta depositato l’atto o conclusa l’esigenza di riservatezza, il diritto di accesso del “bersaglio” prevale.
Esecuzione Personale: Il Garante (Autorizzazione Generale n. 6/2016) impone che l’incarico sia eseguito personalmente; l’uso di collaboratori esterni è lecito solo se indicati nominativamente nel mandato o autorizzati dal cliente.
2. La Corte Costituzionale
La Consulta interviene meno frequentemente sui dettagli tecnici del pedinamento, ma stabilisce i principi supremi di gerarchia dei diritti.
Diritto di Difesa vs Riservatezza (Sentenza n. 149/2022 e precedenti): Sebbene la sentenza 149/2022 si occupi tecnicamente di ne bis in idem, la Corte Costituzionale ha costantemente affermato che il Diritto di Difesa (Art. 24 Cost.) è un “valore supremo”. Tuttavia, questo non cancella il diritto alla riservatezza, ma impone un test di proporzionalità. Un’indagine che viola la “privacy domiciliare” (Art. 14 Cost.) senza un’autorizzazione giudiziaria (nel penale) o una necessità assoluta e proporzionata (nel civile) rischia l’inutilizzabilità delle prove.
Luogo Pubblico vs Privata Dimora (Principio recepito dalla Cassazione): La Corte ha chiarito che la tutela della privacy è massima nel domicilio. Se un’azione (anche in casa) è visibile dall’esterno senza l’uso di strumenti invasivi (es. super-obiettivi o microspie), la pretesa di riservatezza si affievolisce, rendendo legittima la documentazione fotografica dell’investigatore (sentenza 40577/2008, orientamento consolidato).